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Pubblicità Bandi
Chiarimento
Pubblicità Bandi Comunicato Precedente relativo alla
sospensione circolare n.29 del 24 Giugno 2005 recante
direttive di attuazione in materia di Pubblicita dei bandi di gara per
appalti pubblici Circolare
24 giugno 2005 recante direttive di attuazione in materia di
Pubblicita dei bandi di gara per appalti pubblici
Modifica della Circolare
24 giugno 2005, pubblicata su GURS n.29 dell'8.7.2005 avente ad oggetto
"Aricolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, recante
disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in
materia di <pubblicità> dei bandi di gara per
appalti pubblici
CHIARIMENTO SULLA PUBBLICITÀ DEI BANDI Con riferimento alla Circolare 24 giugno 2005, pubblicata su G.U.R.S. n.29 dell'8/07/2005 avente ad oggetto "art. 23 della L.R. 2 agosto 2002 n.7, recante disposiziobni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia di <pubblicità> dei bandi di gara per appalti pubblici, in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute da operatori del settore e da stazioni appaltanti si aggiorna il comunicato in su questo sito come segue: La circolare del 24/05/2005 e' oggetto di due contenziosi pendenti avanti al TAR Palermo, nei quali sono intervenute in sede cautelare le pronunzie, delle quali di seguito si dà notizia Il primo ricorso giurisdizionale il decreto emesso dal presidente del TAR Catania n.1008/2005 che sospendeva la circolare medesima, è stato sostituito dall'ordinanza TAR Catania n.1570/2005, che confermava la sospensione. detta ordinanza (che, peraltro, in motovazione dava atto che "soltanto la vendita nelle edicole garantisce l'interesse pubblico alla massima e indifferenziata diffusione degli avvisi di gara") è stata annullata da Consiglio di Giustizia Amministrativa con ordinanza n.66/2006 contenente la seguente motivazione: "il potere esercitato dall'amministrazione con l'atto impugnato in prime cure non appare travalicare i limiti dell'esercizio in via generale della discrezionalità, con effetto interpretativo vincolante per gli organi sotto ordinati, nè appare violato il limite di una ragionevole e non arbitraria esegesi del testo normativo di riferimento (CGA ord. n.66/06). Nel secondo ricorso giurisdizionale il TAR Pallermo sez. III con ordinanza n.1232/2005, ha sospeso la circolare limitatamente al punto in cui ha affermato che ai fini dell'accertamento della reale diffusione di una testata fa solo testo la certificazione ADS (Accertamento Diffusione Stampa). Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con ordinanza n.205/06 ha confermato l'ordinanza del TAR Palermo n.1232/2005. Di recente l'art.9 della L.R. n.15 del 14/04/2006 (Pubblicata su G.U.R.S. n.21 del 21/04/2006 sup.ord.) ha così statuito "Le pubblicazioni previste dall'art.23 della L.R. 2 Agosto 2002 n.7 possono essere effettuate anche in quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purchè iscritti al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri". |
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